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I contribuenti hanno tempo sino al 21 aprile 2017 per aderire alla definizione agevolata dei ruoli. Slitta dunque la scadenza originariamente fissata al 31 marzo, per permettere a quanti più contribuenti possibile di aderire alla rottamazione, ma restano confermate le modalità e i termini per effettuare i versamenti. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri del 24 marzo con l’emanazione di un apposito decreto legge.

 

 

 

Per spiegare meglio l'iter procedurale derivante dalla proroga e dalla Circolare n. 2/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate, riporto l'autorevole intervento del Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano Ci sono 21 giorni in più per aderire alla rottamazione dei ruoli: infatti, dopo settimane in cui si vociferava di una proroga della scadenza fissata al 31 marzo, finalmente questa è arrivata.

"Nella riunione del 24 marzo 2017, il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto legge con cui ha posticipato al 21 aprile il termine di presentazione del modello per aderire alla definizione agevolata.
Si tratta, a dire il vero, di un provvedimento che, oltre alla proroga, non contiene ulteriori disposizioni (e ciò, forse, costituisce un motivo di delusione per molti che speravano in un intervento più organico), ma tanto basta a dare ulteriore linfa ad un provvedimento che, almeno dai dati sin qui raccolti, sembra stia avendo un discreto successo.
Per memoria va detto che la norma sulla proroga era già in discussione da un po’ di tempo.
Infatti, era stata inserita in un emendamento al decreto legge sisma (D.L. n. 8/2017): però, l’idea era stata accantonata anche perché si sarebbe creato un vuoto normativo tra la scadenza del termine (31 marzo) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto (successiva a tale data).
Non cambiano però le altre regole, a partire da quelle relative ai versamenti che restano confermati sia nella tempistica che negli importi.

Come aderire alla rottamazione

Per poter aderire alla rottamazione dei ruoli, è necessario presentare all’Agente della riscossione, entro il 21 aprile 2017, una apposita dichiarazione in cui il debitore indica i carichi che intende definire, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume l’impegno a rinunciare.
Il modello da utilizzare (disponibile sul sito di Equitalia) è denominato modello DA1 (se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, è necessario utilizzare lo specifico modello DA2).
Per quanto riguarda le modalità di presentazione del modello, è possibile presentarlo direttamente o delegare un professionista.
Nel primo caso (presentazione diretta), va fatta una ulteriore distinzione a seconda che il contribuente:
- abbia le credenziali di accesso (SPID, Agenzia delle entrate, INPS, Carta nazionale dei Servizi): in questo caso, entrando nelle propria area riservata, è possibile compilare la domanda scegliendo cosa rottamare e in quante rate ed inviarla;
- non abbia le suddette credenziali: è possibile compilare il modulo on line o scaricarlo dal sito. Una volta compilato, il modulo deve essere stampato, firmato e presentato o per posta elettronica alla casella della direzione regionale di Equitalia (gli indirizzi mail sono riportati sul modello) o direttamente presso lo sportello.
Nel caso in cui, invece, si intende delegare un professionista questi ultimi hanno a disposizione (da alcuni giorni) una nuova area riservata (EquiPro) nella quale possono non solo visualizzare on line la situazione debitoria e i piani di rateizzazione dei deleganti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi.

Iter successivo

Una volta ricevuta l’adesione Equitalia comunica al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invia i bollettini di pagamento.
Nella versione originaria della norma, tale comunicazione deve essere fatta entro il 31 maggio 2017.
Molto probabilmente, la data dovrebbe essere posticipata al 15 giugno per far si che l’ente di riscossione possa avere il tempo necessario ad istruire le domande giunte nella nuova finestra temporale. Su questa ulteriore proroga, però, è bene usare il condizionale: infatti, non è detto che venga inserita nel decreto appena approvato, ma potrebbe trovare posto nel decreto sisma (D.L. n. 8/2017) in sede di conversione. Per avere conferma di ciò, dunque, occorre attendere la pubblicazione del nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale.

Aspetto vincolante dell’adesione

Uno degli interrogativi più ricorrenti che i contribuenti si sono posti all’atto dell’adesione (o nel momento antecedente ad essa) è se, una volta inviato il modulo, ci si può svincolare decidendo di non rottamare.
A questo dubbio, sia Equitalia (nelle FAQ pubblicate sul sito) che l’Agenzia delle Entrate (nella circolare n. 2/E/2017) hanno risposto positivamente.
In particolare, secondo Equitalia, se il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento proposto dall'esattore nelle 5 rate tra 2017 e 2018 non ci sono problemi: è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 21 marzo 2017, un’apposita dichiarazione.
Se si supera tale scadenza non è più possibile rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
L’Agenzia delle entrate, dal canto suo, ha confermato tale interpretazione e nella circolare ha affermato che la definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute."